FAQ

In questa pagina sono riportate le domande frequenti (FAQ - Frequently Asked Questions) relative ai bandi pubblicati dal GAL Marsica

 

FAQ del bando19.2.1MA1.8

SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI FILIERE PRODUTTIVE NELL’AREA INTERNA VALLE ROVETO, VALLE DEL GIOVENCO E VALLELONGA

 

D. Nel caso di acquisto di attrezzature mobili, nella domanda di sostegno è necessario associare ad esse un terreno o fabbricato, oppure non è necessario?
R. Non è necessario nel caso di attrezzature non fisse, mobili e trasportabili.

D. I produttori agricoli di miele della Valle del Giovenco (Area Interna SNAI “Giovenco – Roveto"), intendono partecipare ad un raggruppamento per la presentazione della candidatura del Progetto di Filiera in risposta al Bando 19.2.1.MA1.8 del GAL Marsica. Nella Tabella riportata al capitolo 10 “Criteri di selezione” del Bando è previsto un punteggio pari al 100% dei 25 punti assegnati al criterio “Produzioni tipiche quali: olive; mele; castagne; carni” mentre il 50% per altre produzioni.
In virtù di quanto previsto nel Bando, ed alla luce inoltre delle indicazione della Scheda Intervento n. 10, «LAB Paesaggio_olive_castagne_mele_miele_zafferano e Zootecnia» dell’area SNAI “Valle Roveto, Valle del Giovenco – Vallelonga” da cui il bando in oggetto trae origine e si alimenta sotto il profilo finanziario, Le chiediamo:
1) E’ possibile proporre un progetto multifiliera?
2) In caso affermativo, quale punteggio acquisirebbe?

R. 1) Si.
2) L’acquisizione del punteggio al 100% avviene se nel progetto è ricompresa almeno una delle produzioni tipiche tra olive, castagne, mele o carni.

D. Una Società che partecipa come Soggetto Capofila di un Gruppo di Cooperazione (GC) può partecipare come Soggetto Capofila di un altro GC che presenta un progetto per lo stesso Bando?
Se la stessa Società non può partecipare come Soggetto Capofila può entrare come membro in questo GC o comunque la sua presenza in più gruppi determina l’esclusione del soggetto da tutti i gruppi in cui è presente?

R. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di sostegno.
Un soggetto può partecipare ad un solo GC, la presenza in più gruppi determina l’esclusione del soggetto da tutti i gruppi in cui è presente. A seguito di tale esclusione il GC deve soddisfare i requisiti di cui ai commi precedenti.

D. Al punto 5.1 “Requisiti soggettivi di ammissibilità del richiedente” e precisamente al comma 3, viene indicato quanto segue:
Il capofila del GC deve appartenere ad una delle seguenti categorie:
a) Impresa agricola di cui al precedente comma 1 2;
b) Consorzio di imprese;
c) Organizzazione di produttori agricoli;
d) Associazione di organizzazioni di produttori agricoli.

Possono assumere il ruolo di capofila:
1 – Una Cooperativa di Comunità?
2 – L’Associazione degli olivicoltori, che al proprio interno ha come soci, persone fisiche riconducibili ad aziende olivicole e cittadini appassionati e cultori dell’olivicoltura?

R. Si, a condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti dal Bando. Si precisa che la Cooperativa di Comunità deve comunque appartenere ad una delle categorie indicate al punto 5.1 del Bando.

D. Nelle altre misure sono considerati validi il prezziario agricolo regionale, prezziario ANCE e il NUOVO PREZZO (redatto secondo la normativa vigente), in questa misura non è chiaro se c'è la possibilità di utilizzare il nuovo prezzo, è possibile utilizzarlo anche in questo caso?
R. Premesso che nel Bando di che trattasi sono riportati i riferimenti ai prezziari citati, si può utilizzare il nuovo prezzo come disciplinato dalla normativa vigente. Tuttavia, laddove ci siano dei dubbi interpretativi, valgono le disposizione previste nel Manuale delle Procedure PSR Abruzzo dell’AdG, approvato con Determinazione DPD/331 del 02/11/2022.

FAQ del bando19.2.1MA1.9

“REALIZZAZIONE DI RECINZIONI E SISTEMI ALTERNATIVI PER GARANTIRE UNA COESISTENZA TRA LA FAUNA SELVATICA E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE AGRO-SILVO-PASTORALI”

 

D. Il primo dei criteri di selezione si riferisce a interventi che ricadono in Comuni che hanno subito danni desumibili dal sistema Artemide della Regione. Nel caso di danni in Comuni che ricadono nelle aree parco, dove non si usa il sistema Artemide, come si dimostra che ci sono stati danni nell’ultimo biennio?
R. Ai sensi dell’Art. 5 della L.R. 10/2003 l'accertamento dei danni verificatisi all'interno dei perimetri che delimitano i Parchi Nazionali e Regionali sono preposte le strutture organizzative degli Enti Parco.
Pertanto, i danni da fauna selvatica procurati nei Comuni ricadenti in aree protette sono desumibili dall’Ente Parco territorialmente competente. Ai fini della valutazione del punteggio, questa modalità è equivalente al sistema Artemide utilizzato per i Comuni fuori area Parco.

D. Nel caso di intervento in un Comune che ha subito danni alle colture negli ultimi due anni dove è possibile reperire i dati di Artemide? Ed eventualmente cosa deve essere allegato alla domanda?
R. Artemide è l’applicazione web sulla quale presentare domande di contributi per i danni subiti alle colture e al bestiame dalla fauna selvatica (https://artemide.regione.abruzzo.it/artemide_abruzzo/index.html).
La richiesta dei dati deve essere inoltrata al DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DPD023 - Servizio Supporto specialistico all'agricoltura – Avezzano.
All’Allegato 1 (Relazione generale) par. 4 (Autovalutazione) è riportata la tabella dei punteggi nella quale l’ultima colonna è riservata all’autodichiarazione del punteggio acquisito dove scrivere il punteggio e l’eventuale modalità di acquisizione del punteggio, anche richiamando elementi e documenti probatori. Tuttavia, nella fase di attribuzione del punteggio, l’istruttore dovrà procedere a verificare e controllare il punteggio dichiarato dal proponente

D. Gli interventi ammessi devono essere eseguiti a seguito dell'eventuale ammissione a finanziamento oppure è possibile considerare anche investimenti, debitamente documentati, effettuati precedentemente?
R. R. Sono considerate spese inammissibili gli investimenti realizzati e pagati prima della presentazione della domanda di sostegno.

D. La ricevuta della SCIA eventualmente necessaria va allegata in domanda di sostegno o è possibile allegarla in fase di acconto-saldo?
R. Alla domanda di sostegno deve essere allegata la documentazione riepilogata al par. 9.2 del Bando.
In particolare, al punto h) si precisa che “qualora necessario, copia del permesso di costruire, provvedimento conclusivo, SCIA, CILA e attività libera.”.

D. Se la particella interessata dal recinto è condotta con contratto di affitto con scadenza non anteriore al 31/12/2028, è necessaria la dichiarazione scritta del proprietario per l'esecuzione degli interventi di natura edile?
R. Il punto k) di cui al par. 9.2 del Bando prevede quanto segue: “Autorizzazione scritta, datata e firmata, concessa dal proprietario al richiedente per l’esecuzione di interventi di natura edile sui beni immobili oggetto della domanda di sostegno presentata, nel caso un contratto d’affitto registrato.”.

D. Il Bando cita testualmente: "Le spese ammesse sono le seguenti:
• realizzazione di recinzione elettrica e/o metallica per la riduzione da danni da fauna selvatica;
• acquisto trasporto in loco e messa in opera di recinzioni per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e le attività produttive agro-silvo-pastorali."
Da ciò si deduce che sono ammesse tutte le tipologie di recinzione fissa e/o mobile, elettrica e/o metallica?

R. Si, tuttavia il punto 3 del cap. 7 del Bando recita che “Tutti i metodi di prevenzione adottati, indipendentemente dalla tipologia e dalla coltura da proteggere devono essere:
• conformi secondo norme di legge;
• a rischio nullo per l’incolumità degli animali e delle persone;
• con idoneità tecnica per gli animali per i quali viene adottata la prevenzione.
Si precisa che nell’ultimo punto elenco del Bando è riportato quanto segue: “attività promozionale e divulgativa dei risultati ottenuti.”; tale frase è da ritenersi non pertinente ed è stata riportata per mero errore materiale.

D. Il punteggio viene attribuito se la recinzione viene realizzata su una particella aziendale diversa da quella che ha subito il danno?
R. No.

D. Il punteggio viene attribuito per aggressione da lupo documentata anche se gli animali sono stati aggrediti in una particella diversa da quella che si vuole recintare?
R. La particella deve essere oggetto di denuncia sul sistema Artemide della Regione Abruzzo o, se la particella ricade in area protetta, al Parco territorialmente competente.

D. Circa la localizzazione degli investimenti al punto 3) del Bando, in particolare i Comuni interessati, sono solo: Bisegna, Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Ortona dei Marsi, Villavallelonga?
R. Si.

FAQ del bando 19.2.1.MA1.10

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI MATERIALI O IMMATERIALI DELLE IMPRESE COMMERCIALI E ARTIGIANALI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE

 

D. Nel caso di acquisto di attrezzature mobili, nella domanda di sostegno è necessario associare ad esse un terreno o fabbricato, oppure non è necessario?
R. Non è necessario nel caso di attrezzature non fisse, mobili e trasportabili.

D. Il Bando al punto 4, prevede tra i beneficiari i seguenti:

Azione sovvenzionabile A.
Microimprese o piccole imprese (come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio, che esercitano attività di commercializzazione di prodotti alimentari e bevande.

Azione sovvenzionabile B.
Microimprese o piccole imprese (come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) iscritte all’Albo artigiani tenuto dalle Camere di Commercio. Sono escluse le imprese artigiane iscritte al Codice Ateco alle sezioni B, D, F, H, K, L, M, N, Q, T, U.

Poniamo un quesito: una impresa iscritta nel Registro della CCIAA alla Sezione A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA che coltiva e vende (commercializza) prodotti agroalimentari può presentare la domanda per realizzare un punto vendita del proprio prodotto?
R. . Gli imprenditori agricoli possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale per la valorizzazione delle produzioni connesse all’attività agricola.

FAQ del Bando 19.2.1.MA3.20

“INVESTIMENTI PUBBLICI NEI SERVIZI DI BASE LOCALI E PER LA COMPETITIVITÀ TURISTICA IN AREE FORESTALI”

 

D. In riferimento al Bando Pubblico Sotto Intervento 19.2.1.MA3.20, relativamente al Cap. 4 - BENEFICIARI, paragrafo 2. - Linea di intervento B, cosa si intende per Comuni conduttori di superfici forestali.
R. Sono Comuni conduttori di superfici forestali quelli che hanno in disponibilità nel proprio patrimonio immobiliari particelle catastali la cui qualità, ovvero la tipologia di coltura effettuata, è bosco o sua prevalenza. Si ricorda che l'intervento oggetto della domanda di sostegno deve essere ricompreso in aree boscate o nelle particelle catastali in prossimità di tali aree.

D. . In riferimento al Bando 19.2.1MA3.20 si chiede se tra i soggetti beneficiari ammessi possano includersi le Amministrazioni separate dei beni demaniali (ASBUC) legalmente istituite e operanti nel territorio regionale
R. No

D. In riferimento ai requisiti soggettivi di ammissibilità di cui al paragrafo 5.1 punto 4 del bando in oggetto, si chiede di fornire un riscontro al seguente quesito: se un comune possiede da oltre un ventennio un’area sulla quale sono stati già eseguiti dei lavori a spese dell’Ente, che non risulta essere di proprietà sia catastalmente sia in quanto non risulta la presenza di atti formali di acquisto o diritto reale di godimento, può tramite una delibera di giunta/consiglio attestare la proprietà del bene e partecipare al bando?
R. Il Bando, all’art. 5.1, comma 4, prevede che "Il soggetto richiedente deve essere in possesso del titolo di proprietà o avere la piena disponibilità giuridica dei beni (e/o area esterna) oggetto dell’investimento. Tale disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità, da: titolo di proprietà, diritto reale (enfiteusi, usufrutto, ecc.), contratto di affitto o di gestione scritto e registrato". Tuttavia nel caso di specie, il Comune potrebbe adottare atti amministrativi, secondo le modalità ordinamentali degli Enti Locali, in disposizione all’acquisizione del bene in forza dell’usucapione ed impegnarsi nel contempo alla trascrizione del bene acquisito nei pubblici registri. Ai fini della presentazione della domanda di sostegno, il Comune deve, in ogni caso, aggiornare il proprio fascicolo aziendale con le particelle catastali oggetto d’intervento.

D. È possibile partecipare al Bando come Pro Loco?
R. Sono beneficiari del Bando i seguenti soggetti:
1. Linea di intervento A
Comuni (singoli e/o associati) e associazioni senza fini di lucro.
2. Linea di intervento B
Comuni (singoli e/o associati) conduttori di superfici forestali e associazioni senza fini di lucro. Consorzi forestali conduttori di superfici forestali, con posizione aperta nel Repertorio economico e amministrativo (REA). Come già risposto in precedenza, l’ASBUC non è soggetto beneficiario.
Tra i requisiti soggettivi di ammissibilità del richiedente (par. 5.1) vi sono i seguenti:
• il soggetto richiedente deve essere iscritto all’Anagrafe delle Aziende Agricole all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con posizione validata del Fascicolo Aziendale;
• il soggetto richiedente deve essere in possesso del titolo di proprietà o avere la piena disponibilità giuridica dei beni (e/o area esterna) oggetto dell’investimento.

D. Riguardo il bando in oggetto, possono aderire tutte le associazioni ONLUS?
R. Come già ribadito nella precedente risposta, sono beneficiari del Bando i seguenti soggetti:
1. Linea di intervento A
Comuni (singoli e/o associati) e associazioni senza fini di lucro.
2. Linea di intervento B
Comuni (singoli e/o associati) conduttori di superfici forestali e associazioni senza fini di lucro. Consorzi forestali conduttori di superfici forestali, con posizione aperta nel Repertorio economico e amministrativo (REA). Le associazioni sono organizzazioni collettive aventi come scopo il perseguimento di una finalità non economica come disciplinate dal Codice Civile.

D. In caso di associazione tra comuni, un comune partner (non capofila) può partecipare a più associazioni o presentare altra domanda come richiedente singolo?
R. Non sono limitate le adesioni alle forme partenariali che comunque, nel caso di Comuni, devono essere costituite ai sensi del DPR 267/2000 (TUEL). Il punto 2 dell’art. 2 del Bando prevede esclusivamente che: “Un proponente può presentare una sola domanda per una sola linea di intervento A o B, progetti che prevedano entrambe le linee vengono escluse.”.

D. In relazione ai bandi in essere, più specificatamente relativi al sotto interventi 19.2.1.MA3.20 e altri bandi aperti, in riferimento alla ammissibilità delle spese generali e tecniche, il bando afferma che "Per la verifica della ragionevolezza e congruità delle spese tecniche, è obbligatorio fare riferimento alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27.07.2016 n.174, di “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”. Da ciò ne discende che, presentando uno specifico calcolo in applicazione di tale normativa, non sia necessario presentare una terna di preventivi essendo l'importo richiesto a tale titolo reso congruo dalla applicazione della normativa, come specificato dai bandi, ed ovviamente nei limiti massimi percentuali già specificati nei bandi stessi.
R. Si

D. Nel caso di presentazione della domanda di sostegno da parte di un Comune come capofila, le spese tecniche possono essere riconosciute semplicemente tramite affidamento d'incarico con determina? Oppure è necessario presentare richiesta preventivi gestione preventivi sul portale SIAN?
R. Se le spese sono di natura esclusivamente tecnica, per la verifica della ragionevolezza e congruità delle spesa, è obbligatorio fare riferimento alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27.07.2016 n.174, di “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.
Nel caso di spese non riconducibili a quelle tecniche bisogna acquisire tre preventivi tramite SIAN.

D. Per le spese inerenti opere e attrezzature è possibile far riferimento a DGR n. 402 del 21/07/2022 "prezziario agricolo regione Abruzzo"?
R. Si, se le spese previste nel progetto di investimento rientrino nella sezione di riferimento di cui alla Delibera citata.

D. Con riferimento al punto 5.2 lett. f) del bando si chiede se sia sufficiente allegare al progetto definitivo l'elenco delle autorizzazioni da ottenere prima dell'esecuzione delle opere o se vadano già presentate le richieste di autorizzazione con protocollo dell'Ente competente in materia?
R. Le eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’investimento devono essere richieste agli Enti competenti prima del rilascio della Domanda di Sostegno e vanno acquisite prima del Provvedimento di Concessione del contributo.

D. Nel caso venga presentato un progetto definitivo, si chiede di conoscere quale punteggio verrebbe attribuito all'iniziativa con riferimento al criterio di selezione denominato "Progettualità" di cui al punto 10 del Bando.
R. Il punteggio del criterio "Livello della proposta progettuale" viene assegnato per intero solo ai progetti esecutivi ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023, agli altri livelli di progettazione non vengono attribuiti punteggi.

D. Può essere sufficiente una adesione al progetto con delibera di giunta comunale rimandando l’approvazione e stipula di una convenzione all'ammissione al finanziamento.
R. No.

D. Nella Linea di Intervento “A” – Servizi di base locali, si prevede di supportare la realizzazione di strutture per il welfare, strutture per i servizi culturale, ecc. ecc.. Nel Paragrafo 6 “Spese ammissibili al sostegno” vengono indicate tra le spese ammissibili a finanziamento “la sistemazione, adeguamento e miglioramento delle aree esterne di pertinenza degli immobili funzionali alla realizzazione del progetto”.
Quindi le opere murarie e gli interventi edili all’interno di una struttura sono ammessi oppure no?

R. Si, a condizione che l’investimento sia funzionale all’attivazione del servizio per il quale si chiede il contributo.

D. Per quanto riguarda la Linea A della misura riguardante la fruizione turistica e il welfare delle aree forestali è possibile acquistare abbinato ad altri interventi un pulmino per trasportare sia anziani che bambini?
R. No.

D. E' possibile realizzare un fontanile/abbeveratoio in cemento armato? Esso sarebbe realizzato in modo che possa essere utilizzato sia per il bestiame domestico che per la fauna selvatica in particolare verrebbe realizzato anche un piccolo scivolo per gli anfibi.
R. Il Bando, al capitolo 2, Linea di intervento B, elenca le spese ammissibili, tra queste possono essere finanziate la realizzazione di "riqualificazione e rinaturalizzazione dei corsi e punti d’acqua, compreso il ripristino di fontanili". Per cui la nuova realizzazione non è ammissibile ma solo la riqualificazione di manufatti esistenti.

D. In riferimento al Bando di cui in oggetto siamo a richiedere se la prescrizione di cui all'art. 5 punto 5.1.3. "Il soggetto richiedente ha sede legale o operativa all’interno del territorio interessato dal PSL 2014-2022 del GAL Marsica" si possa ritenere soddisfatta dall'essere in possesso, da parte del beneficiario, come da successivo punto 4, degli immobili oggetto di intervento, regolarmente inseriti nel fascicolo SIAN del richiedente, e quindi formalizzato in documento ufficiale e verificabile.
R. Si.

FAQ del bando 19.2.1.MA3.21

INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI VOLTI A MIGLIORARE L’ATTRATTIVITÀ DELLE STAZIONI FERROVIARIE DELL’AREA INTERNA VALLE ROVETO, VALLE DEL GIOVENCO E VALLELONGA

 

D. In riferimento al punto 4.2 del Bando in oggetto ed alla specifica richiesta per la quale "I Comuni associati devono essere costituiti secondo le norme vigenti in materia (D.Lgs. N. 267/2000)", si chiede conferma che tra le forme associative previste e riconosciute dal bando siano incluse quelle normate ex Art. 34 del Testo Unico Enti Locali, D.Lgs. N. 267/2000 per Accordo di programma con le relative disposizioni gestionali deliberate.
R. Si. Il Bando specifica che i Comuni devono associarsi secondo le norme del TUEL, nel caso dell’art. 34 riportato nel quesito corre l’obbligo precisare che, ai fini della presentazione della domanda di sostegno, deve essere individuato un Comune capofila unico beneficiario del contributo.