FAQ

In questa pagina sono riportate le domande frequenti (FAQ - Frequently Asked Questions) relative ai bandi pubblicati dal GAL Marsica

 

FAQ del bando AZIONE ASB54 - A-S SRG06-A4 - SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E RICREATIVE

D. Nel Bando, all'Art. 5, è riportato: 

"I beneficiari sono quindi: 1. Comune (singolo o come capofila di associazione beneficiario del sostegno) con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti".

Si chiede se il numero degli abitanti, nel caso di risposta al Bando in forma associata (numero 3 Comuni), è da riferirsi al solo Comune Capofila oppure a tutti e tre i Comuni che, quindi, insieme non devono supere i 5000 abitanti?

 

R. Al comma 6, punto 6.1 dell'art. 6, il Bando recita che: "Ogni Comune che partecipa alla forma associata, ai sensi dell’Art. 30 del TUEL, deve possedere i requisiti di bilancio e di abitanti previsti al precedente art. 5 comma 1.".

 

D. In riferimento alla ammissibilità dei costi generali per un importo massimo del 10% al punto 10.1.11 del bando si fa riferimento alla applicabilità del Decreto 17 giugno 2016 presumiamo n° 50 del Ministero della Giustizia. Nel merito siamo quindi a richiedere se, come previsto dalle “Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale” sia da allegare al progetto anche il foglio di calcolo generato dagli applicativi informatici disponibili in rete che permettono la tracciatura del calcolo dei corrispettivi.

R. Si, bisogna far riferimento alle ultime “Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale” (Determinazione DPD/65 del 25/03/2026 e allegati) e alle tabelle di cui dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Si consiglia di allegare al progetto il relativo foglio di calcolo reperibile tra i documenti utili PAC sul portale regionale all’indirizzo: https://www2.regione.abruzzo.it/agricoltura/pac-2023-2027/documenti-utili-pac (Allegato C alle citate disposizioni attuative).

 

D. In riferimento alla ragionevolezza delle spese ammissibili di cui al punto 10.1 del Bando, si richiede se sia applicabile, per le voci ricomprese in particolare nel punto N, il Prezziario agricolo regionale attualmente vigente (dicembre 2023 – revisionato – certificato), previsto delle “Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale” Versione 3, Marzo 2026 punto 5.8.B. che dispone “E’ altresì consentito fare riferimento alla sezione N del prezziario agricolo regionale per la fornitura dei beni e servizi inclusi in tale sezione. In tal caso, in sede di presentazione della domanda di sostegno, deve essere fornito un elenco analitico da redigere sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario regionale vigente”.

R. Si conferma l’applicabilità anche del Prezziario agricolo regionale nella versione aggiornata e disponibile sul sito della Regione Abruzzo unitamente alle altre modalità previste dal Bando.

 

D. In riferimento al punteggio attribuito ai progetti siamo a richiedere un chiarimento in riferimento al punteggio attribuito alle “Caratteristiche del soggetto richiedente – Mutualità” per il quale vengono attribuiti n° 10 punti se il soggetto è una società di natura privata partecipata da almeno due soci. Si è quindi a richiedere se in questa fattispecie rientrano anche i Consorzi Forestali, previsti fra a potenziali beneficiari, costituiti ai sensi dell’art. 2602 del Codice Civile come Consorzi con attività esterna senza fini di lucro.

R. Si, sempre che rispettino le condizioni oggettive e soggettive di ammissibilità.

 

 

D. Tra i beneficiari del Bando, l’art. 5 comma 1 prevede:

Comune (singolo o come capofila di associazione beneficiario del sostegno) con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti (la condizione di ammissibilità deve essere attestata rispetto all’ultimo bilancio certificato dall’Ente e dichiarata dal Responsabile Finanziario o dal Segretario Generale o dal Revisore dei conti del Comune proponente).”.

Si chiede cosa si intende per “Bilancio annuale”?

R. In merito alla definizione del beneficiario “Comune”, in data 08/04/2025 il MASAF ha posto il quesito alla Commissione Europea la cui risposta è stata data il 14/04/2025.

Qui si riporta integralmente domanda e risposta nel testo ufficiale in inglese.

Article 6,41,43,49 small municipalities

Member state Italy

Question

Question for the EC on the definition of “small municipalities”:

In points 52 and 102 of the Guidelines for State aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas and art. 6 par. 3, art. 41 par. 10, art. 43 par. 7, art. 49 par. 3 of the ABER, exceptions are provided for "small municipalities”, understood as "autonomous local authorities with an annual budget of less than EUR 10 million and fewer than 5.000 inhabitants. "Without prejudice to these provisions, the question is whether "small municipalities" are comparable to SMEs in the other applicable provisions of the ABER Regulation and the Guidelines, and what criteria can be used for this purpose.

In particular, in this respect, the Italian legislation provides in some regulations (such as L. 158/2017) that are defined "small municipalities" those with resident inhabitants of less than 5,000 inhabitants. There is also a list of "small municipalities" surveyed and can be found at the following link: https://www.anci.it/atlante-deipiccoli-comuni/

The question is therefore whether the above mentioned criterion can be applied to identify municipalities comparable to SMEs for the purposes of applying the rules of the ABER and the Guidelines, which do not provide a specific exception in this respect.

Alternatively, it is asked whether the criterion of an annual budget of less than EUR 10 million should also be applied, including for provisions relating to SMEs other than those mentioned and what is the legal basis for this choice.

Furthermore, if the latter solution is applied (applicability of the size criterion + maximum budget criterion), the Commission is asked whether it is possible for the purposes of calculating the annual budget, consider only the part of the budget that highlights the management of resources used by the Municipality for commercial activities and/ or generating economic benefits. That it would be necessary since the budget of local authorities in our internal system appears unified and has a total annual result, which includes also taxes and fees and/or extraordinary expenditure and funds relating to exceptional events such as natural disasters and similar events. These items sometimes have a significant impact on the municipal budget even of municipalities with inhabitants of much less than 5,000 inhabitants, resulting in an increase in the budget even if it is just over 10 million as well as the impact of external factors such as rising inflation.

Alternatively, the maximum annual budget limit for small municipalities should be at least increased up to EUR 15 million.

Reply

As mentioned by Italy, in points 52 and 102 of the Guidelines for State aid in the agricultural (‘the Guidelines’) and forestry sectors and in rural areas and art. 6 par. 3, art. 41 par. 10, art. 43 par. 7, art. 49 par. 3 of the ABER, exceptions are provided for "small municipalities”, which are defined as " autonomous local authorities with an annual budget of less than EUR 10 million and fewer than 5.000 inhabitants."Municipalities, by their very nature, fall outside the scope of the SME definition (public shareholding). These exceptions have to be applied restrictively, and small municipalities are not comparable to SME. There are two conditions for the qualification of “small municipalities”:

1. an annual budget of less than EUR 10 million, and 2. fewer than 5.000 inhabitants (the conditions are cumulative).  

The definition provided by the Italian legislation on “small municipalities” does not include the first condition of an annual budget of less than EUR 10 million and thus it does not comply with the ABER definition which is of strict compliance. Accordingly, the definition of small municipalities in Italian legislation cannot be used to identify municipalities that can benefit from the exceptions provided by the Guidelines or the ABER. Furthermore, these exceptions do not apply to SMEs.

Concerning the calculation of the annual budget, the Commission’s services note that the budget is the total budget of a municipality, including all planned revenues and expenditures.

Di seguito la traduzione in lingua Italiana, tale traduzione è semplificativa e non assume alcun carattere di ufficialità. Si precisa che il testo per la risposta al quesito posto per il Bando del GAL è in lingua inglese.

Domanda

Quesito rivolto alla Commissione europea sulla definizione di "piccoli comuni":

Nei punti 52 e 102 degli Orientamenti sugli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, nonché negli articoli 6, paragrafo 3, 41, paragrafo 10, 43, paragrafo 7, e 49, paragrafo 3, del regolamento ABER, sono previste eccezioni per i "piccoli comuni", intesi come "enti locali autonomi con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti". Ferme restando tali disposizioni, ci si chiede se i "piccoli comuni" siano equiparabili alle PMI ai fini delle altre disposizioni applicabili del regolamento ABER e degli Orientamenti, e quali criteri possano essere utilizzati a tal fine.

In particolare, a questo proposito, la normativa italiana prevede – in alcuni provvedimenti (come la Legge 158/2017) – che siano definiti "piccoli comuni" quelli con una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti. Esiste inoltre un elenco censito di "piccoli comuni", consultabile al seguente link: https://www.anci.it/atlante-dei-piccoli-comuni/

Il quesito riguarda dunque la possibilità di applicare il criterio sopra citato per individuare comuni equiparabili alle PMI ai fini dell'applicazione delle norme ABER e degli Orientamenti, i quali non prevedono un'eccezione specifica al riguardo.

In alternativa, si chiede se debba essere applicato anche il criterio del bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro – inclusi i casi relativi alle PMI diversi da quelli menzionati – e quale sia la base giuridica di tale scelta.

Infine, qualora si adottasse quest'ultima soluzione (applicabilità congiunta del criterio demografico e del criterio del tetto massimo di bilancio), si chiede alla Commissione se, ai fini del calcolo del bilancio annuale, sia possibile prendere in considerazione solo la parte del bilancio relativa alla gestione delle risorse impiegate dal Comune per attività commerciali e/o generatrici di benefici economici. Tale distinzione risulterebbe necessaria poiché, nell'ordinamento interno, il bilancio degli enti locali è unitario e presenta un risultato annuale complessivo che comprende anche imposte, tasse, spese straordinarie e fondi destinati a eventi eccezionali, quali calamità naturali e simili. Tali voci incidono talvolta in modo significativo sul bilancio comunale, anche per i comuni con meno di 5.000 abitanti – comportando un aumento del bilancio, anche quando questo supera di poco i 10 milioni di euro – e risentono inoltre dell'impatto di fattori esterni, come l'aumento dell'inflazione.

In alternativa, il limite massimo di bilancio annuo per i piccoli comuni dovrebbe essere innalzato almeno a 15 milioni di euro.

Risposta

Come indicato dall'Italia, ai punti 52 e 102 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali («gli Orientamenti») e agli articoli 6, paragrafo 3, 41, paragrafo 10, 43, paragrafo 7, e 49, paragrafo 3, del regolamento ABER, sono previste deroghe per i «piccoli comuni», definiti come «enti locali autonomi con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti». Per loro stessa natura, i comuni esulano dall'ambito di applicazione della definizione di PMI (a causa della partecipazione pubblica al capitale). Tali deroghe devono essere applicate in modo restrittivo e i piccoli comuni non sono assimilabili alle PMI. La qualifica di «piccolo comune» è subordinata a due condizioni:

1. un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e 2. meno di 5.000 abitanti (condizioni cumulative). 

La definizione di «piccoli comuni» prevista dalla normativa italiana non include la prima condizione relativa a un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e, pertanto, non è conforme alla definizione del regolamento ABER, che deve essere rispettata rigorosamente. Di conseguenza, la definizione di piccoli comuni contenuta nella normativa italiana non può essere utilizzata per individuare i comuni che possono beneficiare delle deroghe previste dagli Orientamenti o dal regolamento ABER. Inoltre, tali deroghe non si applicano alle PMI.

Per quanto riguarda il calcolo del bilancio annuale, i servizi della Commissione precisano che per bilancio si intende il bilancio complessivo del comune, comprensivo di tutte le entrate e le spese previste.